Per il riconoscimento della pensione di invalidità e, in generale, di ogni di prestazione sociale di carattere assistenziale, volta a rispondere ai bisogni primari della persona, non è consentita, in forza degli artt. 2 e 3 Cost., alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri, che abbiano regolare permesso di soggiorno.
Il principio, su cui si è espressa più volte la Corte Costituzionale, dichiarando l’incostituzionalità di quelle norme che ne costituivano una limitazione, è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con Ordinanza n. 23763 dell’01.10.2018.